2008-05-13
CHI PENSAVA che un dipendente pubblico una volta assunto non potesse mai essere licenziato dovrà ricredersi alla luce di una recente decisione del giudice del lavoro Giampiero Panico. Lantefatto: un dipendente del Comune di Levanto assunto nel 2002 era adibito a svolgere le mansioni di spazzino addetto anche alla movimentazione dei cassonetti; a seguito di un incidente stradale nel triennio 2002-2005 aveva complessivamente cumulato assenze per un totale di 18 mesi. Quindi aveva ampiamente superato il periodo di conservazione del posto di lavoro (cosiddetto comparto) previsto dal Contratto nazionale. Lassenza dal lavoro era peraltro proseguita per altri tre mesi nonostante la visita fiscale effettuata nel febbraio 2006 lo avesse giudicato idoneo alle mansioni di spazzino. A seguito di ciò il Comune di Levanto gli inviava la lettera di licenziamento per superamento del periodo di «comparto,» sostenendo in particolare limpossibilità di destinarlo ad una diversa attività lavorativa compatibile in base alle strutture organizzative dellEnte e così come previsto dallart. 21 del Contratto nazionale. Il dipendente impugnò il licenziamento davanti al giudice del lavoro sostenendo in particolare che nel frattempo la sua infermità era in via di guarigione e che conseguentemente la sua parziale inidoneità doveva considerarsi del tutto momentanea e quindi superata. Da qui il suo diritto ad essere recuperato nel posto di lavoro. Il Comune di Levanto, assistito dallavvocato Roberto Giromini, faceva diversamente rilevare come il pur garantistico disposto dellart. 21 del CCNL del pubblico impiego non poteva escludere la correttezza della sanzione comunicata nei confronti del dipendente stante il superamento del periodo di «comparto» anche perché nellambito della situazione organizzativa del Comune il dipendente non avrebbe potuto essere adibito ad altre mansioni. Il giudice Panico ha accolto la tesi di Giromini e confermato la legittimità dellatto di recesso adottato dal Comune di Levanto.
Corrado Ricci